• superamento CSC e caratterizzazione

     

    Secondo i Giudici:

     

    Qualora, poi, l’indagine preliminare, di cui al comma 2 dell’articolo 242, accerti l’avvenuto superamento, come nella specie, delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, deve presentare alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’allegato 2 alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.  

    Va poi ricordato che l’articolo 240 del d.lgs. n. 152 del 2006 contiene, alla lettera d), la nozione del sito potenzialmente contaminato, che definisce come “un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”.  

    .. quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), il piano di caratterizzazione deve essere necessariamente conseguito e senza di esso non può definirsi la procedura di bonifica ex articolo 242 TUA e neppure la stessa può essere correttamente avviata; tantomeno sono definibili le modalità e i tempi della rimessione in pristino del sito, risultando di conseguenza impossibile verificare una corretta attuazione della bonifica e tutto ciò esclude che possa essere disposto il dissequestro ..

     

     

    Qui la sentenza Cassazione penale 2019 30702

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