• manomissione di un dispositivo , art. 437 c.p.

     

    La sentenza tratta della manomissione del dispositivo interagente con il cronotachigrafo del trattore stradale in uso all’imputato, attuata con l’applicazione di «un magnete in prossimità del sensore di un movimento dell’albero di trasmissione» e funzionale alla registrazione di un minore numero di ore di impiego rispetto a quelle effettive. 

    Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha denunciato la incorsa erronea interpretazione e applicazione degli artt. 437 cod. pen. e 179, secondo comma, cod. strad. e rappresentando che le due norme non sono in rapporto di specialità perché sanzionano diverse condotte, e segnatamente con il delitto è sanzionato l’atto della manomissione e con l’illecito stradale è sanzionata la circolazione con il dispositivo manomesso, cui consegue che l’imputato, che manomette il dispositivo e circola alla guida del trattore, risponde di due illeciti tra loro indipendenti. 

     

    Così i Giudici:

    • A detto indirizzo … deve darsi convinta continuità, implicando il delitto di cui all’art. 437 cod. pen., come tutti i delitti previsti nel titolo sesto del libro secondo del detto codice, per la integrazione della fattispecie delittuosa ivi descritta, secondo condivisi principi, la sussistenza, sia pure in astratto, di un pericolo per la pubblica incolumità, nella misura in cui il comportamento addebitato al giudicabile risulti atto a mettere a repentaglio la vita o la integrità fisica di una comunità o collettività di persone … , e dovendo, per l’effetto, apprezzarsi la direzione della condotta di omissione, rimozione o danneggiamento doloso di impianti, apparecchi, segnali, destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, in rapporto a una collettività lavorativa, «intesa come un numero di lavoratori (o comunque di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro) sufficiente […] a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo»… , sì da delinearsi la specificità della previsione normativa rispetto al disastro innominato («altro disastro»), previsto con carattere integrativo dei vuoti di tutela dall’art. 434 cod. pen. .. e con il quale può comunque logicamente concorrere, essendo dei due reati, peraltro diversamente puniti, l’uno (ex art. 437 cod. pen.) destinato a prevenire il pericolo per la pubblica incolumità per una collettività lavorativa e l’altro (ex art. 434 cod. pen.) all’esterno dell’ambiente di lavoro.

    e  dunque il ricorso è stato respinto in quanto né il capo di imputazione e la motivazione della sentenza, che a esso si richiama, contengono alcun riferimento alla posizione dell’imputato come datore di lavoro che abbia manomesso, con le modalità enunciate, il cronotachigrafo di quel mezzo sì da creare, in termini di indeterminatezza, una situazione di pericolo potenziale per qualunque autista, lasciando piuttosto presumere che la condotta sia stata ascritta al conducente, che ha applicato il ridetto magnete al veicolo in suo uso.

     

    Qui la sentenza Cassazione penale 2019 4890

     

     

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