• rimozione od omissione di cautele antinfortunistiche, art. 437

    La Corte suprema ha ritenuto infondato il motivo legato all’erronea applicazione o violazione dell’art. 437 del codice penale. E’ infatti incontrastato, ha sostenuto la stessa, che, pur trattandosi di un delitto contro l’incolumità pubblica e segnatamente di un reato di pericolo, il riferimento all'”infortunio” legittimi l’integrazione della fattispecie anche laddove il pericolo si sia verificato solamente per un singolo lavoratore, come accaduto nel caso in esame. La norma di cui all’art. 437 del codice penale, ha sostenuto ancora la Sez. IV, è infatti diretta alla tutela della pubblica incolumità contro eventi lesivi che possono verificarsi nello specifico ambiente di lavoro, per effetto di omissioni, rimozioni o danneggiamenti di apparecchi antinfortunistici, e comprende tra gli anzidetti eventi lesivi non solo il disastro, ma anche il semplice infortunio individuale poiché “in materia di prevenzione degli infortuni il concetto della pubblica incolumità è caratterizzato dall’indeterminatezza delle persone e non dal numero rilevante di esse che si possono trovare in una situazione di pericolo, la tutela concerne anche gli operai di una piccola fabbrica ed il delitto deve considerarsi realizzato anche nel caso in cui la situazione di pericolo possa coinvolgere la sola persona che si trovi ad essere addetta alla macchina priva di dispositivi e congegni atti a prevenire gli infortuni”.

    qui la sentenza Cassazione penale 2017 57673.

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