• regolamento 2016/1179, classificazione rifiuti. L’ITALIA PUO’ BLOCCARSI

    Il 1° marzo 2018 entrerà in vigore il regolamento UE 2016/1179 e, per alcune sostanze, ciò comporterà una modifica considerevole delle indicazioni di pericolo.

    Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti, si deve rilevare che tra i composti del rame, l’ossido di Rame, assume la seguente nuova classificazione ed etichettatura:

    H400 – H410, Fattore M = 100

    Pertanto, la presenza di ossido di Rame con una concentrazione superiore a 250 mg/Kg (0,025%), farà classificare un rifiuto come PERICOLOSO, Ecotossico HP14.

    Un valore limite così sorprendentemente basso è originato dall’attribuzione, all’Ossido di Rame, del Fattore moltiplicatore M pari a 100, da cui ne consegue che il limite di 25.000 mg/Kg (2,5%), prescritto per le indicazioni di pericolo (H400 ed H410), vada diviso per 100!

    Tuttavia, il dubbio in merito alla correttezza di questo valore limite nasce dalla lettura dello stesso Regolamento UE, in cui, al 5° considerando, è così scritto:

    Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione…

    La contraddizione è dunque evidente: nonostante nel regolamento sia dettagliatamente specificato che, per l’applicazione del fattore M ai composti del rame sia necessario effettuare ulteriori approfondimenti, tale fattore è comunque riportato senza ulteriore annotazione ed è posto pari a 100, come mostrato nella precedente figura. A conferma di ciò si deve osservare che anche il regolamento 2008/1272 al punto 1.1.2.3 rileva che qualora venga espresso un solo valore del fattore M questo deve essere utilizzato per entrambe le categorie di pericolo (H400 e H410). Il regolamento così recita: 1.1.2.3 … Where a single M-factor is given in Table 3 and the substance is classified as Aquatic Acute 1 and Aquatic Chronic 1, that M-factor shall be used by the manufacturer, importer or downstream user for the classification of a mixture containing this substance for acute and long-term aquatic hazards using the summation method ….

     

    Conclusione

    Si ritiene che, in attesa di chiarimenti da parte delle Autorità preposte, debba cautelativamente applicarsi il “fattore M” per i composti del Rame ai fini della valutazione dell’ecotossicità per la classificazione dei rifiuti.

     

    Qui la nota HP14 regolamento 2016 1179

    ed il regolamento_ue_1179_19_07_2016

     

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