• Classificazione rifiuti, oli minerali

     

    In questa sentenza si discute di un argomento che immaginavo non fosse più attuale: oli minerali ! 

     

    La contestazione: smaltimento di una quantità imprecisata di rifiuti provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose cod. CER 19.12.11 …. che si assumono fraudolentemente falsificati con cod. CER 19.12.12 grazie a false certificazioni di laboratorio esterno ed a rapporti di prova redatti da altra società, tutti recanti dati tecnici asseritamente non rappresentativi della reale natura di quanto conferito. Tali rifiuti sarebbero stati ritenuti pericolosi dagli inquirenti sulla base di due analisi effettuate da laboratorio privato, che ne avrebbero certificato la pericolosità con frase di pericolo H7 solo ed esclusivamente in ragione della concentrazione di idrocarburi totali al di sopra del limite di legge (1000 mg/kg), tuttavia … la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione delle caratteristiche di pericolo H7 cancerogeno deve essere effettuata con l’individuazione di marker cancerogeni sui campioni di rifiuto che presentano un superamento della concentrazione di idrocarburi totali superiori al limite predetto, come già affermato da questa Corte (il riferimento, in ricorso, è a Cass. Pen., sez. 3, n. 10937/2013).

     

    I Giudici della Corte di Cassazione hanno annullato l’Ordinanza con le seguenti motivazioni:

    … il Tribunale della cautela sia comunque chiamato ad un’attenta e compiuta verifica degli elementi istruttori offerti dall’indagato, eventualmente diversi ed ulteriori da quelli proposti in sede di riesame …, e che sugli stessi elementi il Collegio debba pronunciarsi…; verifica che, tuttavia, risulta completamente assente nel caso di specie, in termini generali ed anche con riguardo al capo a), n. 18, nel profilo richiamato nel ricorso ai sensi del d.l. n. 208 del 2008.

    … possa ritenersi idonea a compensare tale carenza argomentativa la considerazione finale di cui all’ordinanza, secondo la quale le conclusioni del consulente della difesa sarebbero comunque “puntualmente smentite” dal cospicuo materiale in atti (non meglio precisato) e dalle controdeduzioni svolte dal consulente del pubblico ministero, “il quale, al fine di riscontrare l’esatta natura dei rifiuti stabilmente smaltiti presso la discarica di Camastra, ha per l’appunto eseguito prelievi anche presso gli stabilimenti dei singoli produttori dei rifiuti, ripetendo il doveroso accertamento tecnico che deve svolgersi prima di autorizzare lo smaltimento degli stessi in una certa discarica”. Considerazione che risulta invero generica, non specificando a quale dei profili di addebito debba esser riferita.

     

    qui la sentenza Cassazione penale 2019 43883

     

     

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