• omessa bonifica

    Omessa bonifica

    L’art. 452-terdecies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o recupero stato dei luoghi.

    Limitatamente alle fattispecie di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e traffico illecito di rifiuti è prevista anche la pena accessoria consistente nell’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

    Tra le novità di maggior rilievo apportate dalla legge in esame, merita sicuramente di essere menzionata l’introduzione della confisca obbligatoria, anche per equivalentedelle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del reato o che servirono a commetterlo.
    Tuttavia, nel caso in cui l’imputato si sia adoperato al fine di mettere in atto la bonifica, la messa in sicurezza o il ripristino dello stato dei luoghi o nel caso in cui i beni utilizzati siano di proprietà di terzi che nulla hanno a che vedere con la commissione del reato, tale misura deve considerarsi esclusa.

    Altro elemento di novità che merita di essere messo in risalto è quello del ravvedimento operoso.

    Esso, alla luce della normativa vigente, opera come circostanza attenuante in favore di chi, prima della dichiarazione di apertura di apertura del dibattimento di primo grado, eviti che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori, provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi o collabori concretamente con l’Autorità di Polizia o Giudiziaria alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione dei colpevoli.

    Alcune novità sono state apportate anche al d. lgs. 152/2006, con l’aggiunta della parte sesta-bis rubricata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, articolata in questo modo:

    Art. 318-bis (Ambito di applicazione); Art. 318-ter (Prescrizioni); Art. 318-quater (Verifica dell’adempimento); Art. 318-quinquies (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore); Art. 318-sexies (Sospensione del procedimento penale); Art. 318-septies (Estinzione del reato); Art. 318-octies (Norme di coordinamento e transitorie)

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