• DM 264/2016 sottoprodotti, primo chiarimento !

    Arriva il primo chiarimento (barzellette italiane!) ed ecco un estratto della nota minesteriale

    “La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dalla esistenza della documentazione
    probatoria prevista nel decreto né – tantomeno – dalla iscrizione nell’elenco istituito presso le Camere di commercio ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 10, comma 1, del medesimo, che peraltro rappresenta certamente un’opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano  avvalersi delle suddette modalità “con cui provare” la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.”

    chiarimento sottoprodotti

Comments are closed.