• DM 264/2016

    Con DM 13 ottobre 2016 n. 264 il Ministero dell’Ambiente ha definito i criteri per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

    Tali criteri, si evidenzia, sono da considerarsi “indicativi” e non esaustivi in ragione del fatto che definiscono “alcune modalità” consigliate, fatto salvo “ogni mezzo” alternativo con il quale il detentore può dimostrare di soddisfare le condizioni generali previste dall’articolo 184-bis (sottoprodotti) del d. Lgs 152/2006, relative a certezza del riutilizzo, normale pratica industriale e requisiti di impiego e di qualità ambientale.

    Per essere sottoprodotto innanzi tutto la sostanza o l’oggetto deve derivare da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Deve sussistere la certezza che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso – o di un successivo – processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. Inoltre, la sostanza o l’oggetto deve essere utilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. E deve sussistere la piena legittimità dell’ulteriore utilizzo nel senso che la sostanza o l’oggetto soddisfa per l’utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

    Più nello specifico, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)la sostanza o l’oggetto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

    b)è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;

    c)la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

    d)l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

    Ai fini della qualificazione come sottoprodotto non solo devono sussistere tutte le condizioni, ma il detentore dovrà dimostrarle. L’interessato ha l’onere di fornire la prova che un determinato materiale abbia tutte le caratteristiche prescritte dal legislatore.

    Ad esempio vengono forniti dettagli di come si possa dimostrare la certezza dell’utilizzo, nello stesso ciclo produttivo o in un altro; l’utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (definendo quello che è e non è normale pratica industriale); i requisiti di impiego e qualità ambientale. Vengono definiti i requisiti per il deposito, le movimentazione, i controlli e le ispezioni. Viene, inoltre, istituito un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti presso le Camere di commercio territorialmente competenti (la così detta piattaforma di scambio tra domanda e offerte). Il tutto per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti.

    Nel testo e nei primi allegati di riferimento viene assicurata la differenziazione tra i materiali disciplinati dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che sono esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti (paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana) – per i quali devono sussistere i requisiti previsti dal citato articolo 185 e dalle eventuali normative del settore di riferimento – dai residui produttivi per i quali l’articolo 184-bis richiede la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica come sottoprodotti. È previsto che possano essere adottati successivi allegati anche con riferimento a differenti settori.

    Si sottolinea come la disciplina relativa ai sottoprodotti abbia carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti, per cui la mancanza della prova comporta che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l’intenzione di disfarsi ovvero come dei rifiuti.

    Utile evidenziare come uno degli aspetti di particolare interesse presente nel nuovo regolamento riguardi l’attenzione posta dal legislatore nella definizione delle condizioni per determinare con chiarezza il requisito della certezza dell’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi.

    A tal fine viene previsto che tale requisito sia dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso. A questo scopo il produttore e il detentore devono assicurare, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

    Fino al momento dell’impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto devono essere effettuati nel rispetto di precise condizioni. In particolare il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, deve essere depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione  di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

    Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto devono poi essere garantite:

    a)la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;

    b)l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonchè fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;

    c)l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;

    d)la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto.

    A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all’allegato 1 del decreto del Ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016 n. 264, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l’utilizzo in base alle nuove norme in commento.

    La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all’utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

    Si evidenzia, in ogni caso, che resta ferma l’applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di  gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l’intenzione, l’atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

    Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell’utilizzo è dimostrata dall’analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l’utilizzo previsto per gli stessi.

    La certezza dell’utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato presuppone che l’attività o l’impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.

    A tal fine costituisce elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

    In mancanza della documentazione sopra evidenziata, il requisito della certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate nella Tabella in seguito riportata, necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l’impiego e l’individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonchè del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all’utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.

    Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

    Per il Decreto questo link MinAmbiente-Decreto-13-ottobre-2016-n.-264-Regolamento-Sottoprodotti-rif…

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