• Il Giudice non è peritus peritorum

     

     

     

    Il giudice non è peritus peritorum

    Ove non condivida le conclusioni del perito di parte e sia necessario svolgere una indagine che presupponga particolari cognizione scientifiche, deve disporre una nuova perizia.

    Questo è quanto ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 14 aprile 2020, n. 12026 

     

    Secondo i Giudici:

    … essendo, in particolare, inibito al giudice di disattendere i
    risultati di una perizia sulla sola base della propria scienza personale, derivante (proprio come in questo caso) da incerti e generici elementi non specialistici, essendo, invece, tenuto a risolvere i dubbi ed i punti critici mediante l’esame dell’ausiliario o la nomina di altro perito (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 marzo 2015, n. 9358).

    D’altra parte è altrettanto costante l’affermazione di questa Corte, secondo la quale sebbene, in virtù del principio del libero convincimento, attingibile da qualsiasi atto legittimamente acquisito al processo, il giudice del merito può trarre argomenti di convinzione dalla relazione del consulente tecnico di parte, così come può non condividerne le conclusioni, privilegiando quelle rassegnate dal perito d’ufficio, tuttavia, ove intenda privilegiare le seconde rispetto alla prime (ed il principio deve valere a fortiori ove esista solo una consulenza di parte che non venga recepita dall’organo giudicante) egli deve, in tal caso, provvedere alla esposizione sintetica delle ragioni che lo hanno indotto a non ritenere valido il parere del tecnico di parte (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 marzo 2018, n. 13997; idem Sezione V penale, 25 febbraio 2015, n. 8527).

     

     

    qui la sentenza Cassazione penale 2020 12026

     

     

     

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