• informazione dei lavoratori, chi deve fornirla

    La Commissione Interpelli premette che:

    a) “l’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il ‘complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro’;

    b) l’articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di ‘adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37’;

    c) l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una ‘adeguata informazione’ e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere – pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del citato decreto legislativo;

    d) l’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i ‘compiti’ dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi – e non quindi solamente quelli del suo Responsabile – specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”.

    Fatte queste premesse e sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene, in definitiva, che “rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori”.

     

    Qui l’interpello INTERPELLO-N-2-2017

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