• Licenziamento per assenza al corso sicurezza

    Il Testo Unico Sicurezza prevede che ogni lavoratore ha l’obbligo di 

    a. “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

    b. “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 commi 1 e 2 lett. h) d.Lgs.81/08).

    L’ obbligo del lavoratore di partecipare agli incontri formativi ha contemporaneamente natura legale e contrattuale, con la conseguenza che il lavoratore che non osservasse tale precetto normativo violerebbe da un lato una norma penale e dall’altro il contratto di lavoro.

    La sentenza in esame ritiene legittimo il licenziamento del lavoratore che è risultato assente ingiustificato ai corsi di formazione

    Qui la sentenza Cassazione civile 2019 108

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