• Tumore colon ed amianto, riconoscimento rendita di Legge

    Il lavoratore ha avuto riconosciuto il diritto alla percezione della rendita di legge avendo contratto una malattia professionale (patologia neoplastica al colon), a causa dell’esposizione a sostanze nocive (in particolare amianto) subita nell’ambiente di lavoro.

    Secondo i Giudici:

    la ctu posta a fondamento della decisione, la quale anzitutto ha dato atto dell’esistenza di una nutrita letteratura medica che riconosce il nesso causale tra l’esposizione ad amianto ed il tumore al colon.

    Ha citato in proposito studi condotti negli USA che hanno dimostrato la presenza di fibre di asbesto nei tessuti del colon nel 32% di soggetti affetti da cancro al colon ed esposti a tale sostanza. Ha richiamato il D.M. 27.4.2004 che prevede lo stesso rapporto causale in oggetto nella lista III (“malattia la cui origine lavorativa è possibile”), come confermato anche dal D.M 14.1.2008.

    La ctu ha inoltre evidenziato che anche la letteratura medica contraria a riconoscere attualmente con certezza il nesso casuale per il tumore al colon con la esposizione ad amianto, riporta a livello epidemiologico dati non trascurabili riguardanti casi di lavoratori esposti all’amianto e affetti da carcinoma del colon.

    La ctu conclude quindi correttamente per l’esistenza del nesso causale, citando pure la circolare INAIL 7876/bis del 16.2.2006 secondo la quale “l’impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine al nesso di causa non costituisce motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale”.

    In conclusione, deve ritenersi che la sentenza impugnata si sottragga alle censure sollevate col ricorso e si ponga invece nella scia dell’orientamento di legittimità cui questo collegio intende dare continuità (Corte di Cassazione, n.13954/2014, Corte di Cassazione, sentenza n. 23653/2016), orientamento che riconosce l’esistenza del nesso di causa anche nelle malattie professionali ad eziologia multifattoriale purché (quando non tabellate) siano rispettati i principi di equivalenza delle condizioni e di alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto.

    cass civile 2017 10430

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