• A.I.A. (o V.I.A.) – valutazione di incidenza sanitaria e ricorso al Consiglio dei Ministri

    A seguito del diniego dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, la ditta propone ricorso.

    Si rileva che ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio la ditta aveva ricevuto: Pareri favorevoli .. dalla Provincia di Mantova e dall’ARPA mentre i dissensi al progetto sono stati manifestati, invece, dal Comune di Moglia e dall’ASL. In ragione della contrapposizione tra gli Enti coinvolti, con determinazione dirigenziale n. 2126 dell’8 ottobre 2015, n. 2126, la Provincia ha attivato la procedura prevista dall’art. 14-quater, comma 3, della L. n. 241/1990 per la remissione della questione all’esame del Consiglio dei Ministri. Nella sede sovraordinata, il Consiglio dei Ministri ha ravvisato la prevalenza delle ragioni sottese alla salvaguardia della salute, ha deliberato di condividere, facendole proprie, le motivazioni espresse dal Comune di Moglia e dalla ASL di Mantova, ed ha concluso che, allo stato, non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto (delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2016). La deliberazione è stata successivamente trasmessa alla società interessata con la comunicazione del 5 febbraio 2016 della Provincia, a conclusione del procedimento iniziato, recante il definitivo rigetto dell’istanza del privato. Con il ricorso di primo grado n. 531/2016 (proposto innanzi al Tar per la Lombardia, sezione di Brescia), la società istante ha impugnato tali ultimi provvedimenti (la deliberazione del Consiglio dei Ministri e la trasmissione della medesima a cura della Provincia), mentre con il ricorso straordinario al Capo dello Stato essa ha impugnato la determinazione provinciale di rimessione della questione all’esame del Consiglio dei Ministri e il presupposto verbale della Conferenza di Servizi del 15 settembre 2015, inizialmente non impugnati.

     

    Secondo i Giudici del CdS

    malgrado vada confermato che -in linea di principio- nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. L’Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell’eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa… la necessità dell’approfondimento istruttorio non è una misura né eccessiva né sproporzionata rispetto all’effetto utile che si intende perseguire (l’esercizio dell’attività economica in condizioni di sicurezza per l’ambiente e per la salute delle persone), ma è anzi la soluzione più appropriata e commisurata al grado di pericolo per i rischi per la salute delle persone che abitano o lavorano nelle immediate vicinanze.

    Inoltre sono anche richiamati

    i numerosi profili di dissenso espressi da tali amministrazioni, concernenti –soprattutto- la violazione dell’art. 216 del TULS e del regolamento locale di igiene (l’attività industriale da autorizzare è nuova rispetto alle preesistenze abitative e produttive della zona ed è riconducibile alla prima classe ex art. 216 del R.D. 27/7/1934 n. 1265, il quale – nel testo ancor oggi vigente – ne permette l’insediamento solo se “isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”), la localizzazione nel centro abitato in prossimità di luoghi sensibili (quali, la piscina comunale, il palazzetto dello sport utilizzato come palestra della scuola, il campo sportivo), le molestie odorose, i problemi viabilistici, l’inquinamento atmosferico e acustico.

    Qui la sentenza CdS 2019 983

     

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