• compiti non di vigilanza per il RSPP

    Secondo quanto indicato al par. 6.2 a proposito della posizione di garanzia del RSPP, si deve ribadire che i compiti di consulenza spettanti a tale figura professionale non possono estendersi sino ad includervi la vigilanza sull’effettivo svolgimento delle attività di formazione e di informazione dei lavoratori, a meno che non vi sia espressa delega di funzioni datoriali in tal senso.

    L’obbligo di vigilanza sull’effettivo svolgimento dell’attività di formazione/informazione dei lavoratori è, infatti, strettamente inerente all’osservanza della normativa antinfortunistica che la legge pone a carico di soggetti diversi dal RSPP. Dalla normativa di settore (artt. 8, commi 3 e 10, d.lgs. n.626/94, ora art.31, commi 2 e 5, d. lgs. n. 81/2008), emerge che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale.

    Essi svolgono compiti di consulenza ed i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario (Sez. F, n.32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 247996).

    Ciò non esclude che anche al RSPP possano essere ascritte responsabilità in materia, ma i casi che hanno comportato l’affermazione di responsabilità di tale figura professionale riguardano, per lo più, l’omessa individuazione di un rischio o l’omessa segnalazione di una situazione pericolosa la cui conoscenza avrebbe messo il datore di lavoro nella condizione di evitare l’evento (Sez. 4, n. 32195 del 15/07/2010, Scagliarini, Rv. 248555; Sez. 4, n. 16134 del 18/03/2010, Santoro, Rv. 247098; Sez. 4, n. 1834 del 16/12/2009, dep.2010, Guarnotta, Rv. 245999; Sez. 4, n. 37861 del 10/07/2009, Pucciarìni, Rv. 245276; Sez. 4, n. 27420 del 20/05/2008, Verderosa, Rv. 240886), omissioni non accertate nel caso concreto.

    cass penale 2017 30557

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