• RSPP e DVR

    Non risponde per l’infortunio occorso a un lavoratore il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che nel documento di valutazione dei rischi ha provveduto a segnalare al datore di lavoro la carenza di sicurezza della macchina presso la quale si è verificato l’evento infortunistico provvedendo altresì a suggerire le misure per eliminarle e ponendo così lo stesso datore di lavoro nelle condizioni di intervenire a rendere sicura la macchina medesima. E’ la giusta decisione che emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione che con la stessa ha rigettato il ricorso presentato dal Pubblico Ministero contro la sentenza della Corte di Appello che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, aveva invece assolto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

    Inoltre secondo i Giudici della Corte:

    … il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all’assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui via sia la semplice “non certezza” e dunque anche il “ragionevole dubbio sulla colpevolezza” (cfr. da ultimo sez. 4, n. 10268 del 17/01/2017)….

    La sentenza qui Cassazione Penale 2017 27516

     

Comments are closed.