• responsabilità del RSPP

    E’ costante l’insegnamento della Corte regolatrice in base al quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (vds. in particolare Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261107).
    E’ poi pacifico che, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (vds. ad es. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850).

    Pertanto, nel caso di specie sia al datore di lavoro, sia al R.S.P.P. incombeva l’obbligo di individuare non solo i rischi connessi all’operazione di pulitura della macchina, ma altresì le procedure più corrette per eseguire in sicurezza tale operazione.

    La sentenza a questo link cass penale 8115 2017

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