• Fanghi di depurazione, lo Stato decide i limiti

     

     

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tra gli altri, gli artt. 2, comma 7, 5 e 8 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata).

    La Legge regionale all’art. 5  tratta dello spandimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura; questa disposizione impone il rispetto – per la concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli – dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione stabiliti nella Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ciò violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché la Regione avrebbe disciplinato la gestione dei rifiuti, che rientra nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», riservata alla competenza esclusiva statale.

    La disposizione oggetto di censura, rubricata «Disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione», al comma 1 prevede che «[s]ul territorio della Regione Basilicata, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 vigono i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto nonché, per la concentrazione di idrocarburi e fenoli, i valori limite sanciti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152».

    Nel disciplinare l’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue, la disposizione impugnata prevede il rispetto dei limiti di concentrazione dei metalli pesanti e degli altri parametri previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e, per la concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli, impone il rispetto dei valori limite di concentrazione stabiliti nella Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006.

    L’Avvocatura dello Stato osserva che questi valori tabellari sono finalizzati alle verifiche del suolo per la destinazione d’uso dei siti da bonificare e sono distinti in funzione dell’utilizzazione, ossia a seconda che si tratti di siti destinati a verde pubblico, privato e residenziale, ovvero a uso commerciale e industriale. Si tratterebbe, dunque, di valori elaborati in relazione ad una diversa tipologia di intervento e, pertanto, non sarebbero applicabili allo smaltimento di rifiuti mediante spargimento in aree agricole.

    Si fa inoltre rilevare che l’art. 41 del d.l. n. 109 del 2018, per taluni analiti non previsti nel d.lgs. n. 99 del 1992, tra cui proprio gli idrocarburi, ha introdotto un valore limite di 1000 mg/kg di “sostanza secca” (recte: “tal quale”), corrispondente a quanto indicato, in base alla normativa europea, quale limite massimo per la determinazione dei rifiuti pericolosi.

    Pertanto, nell’imporre il rispetto di limiti più restrittivi per gli idrocarburi e per i fenoli, la disposizione regionale censurata si porrebbe in contrasto con il parametro statale, costituito dall’art. 41 del d.l. n. 109 del 2018, che ha stabilito i valori limite da assumere per gli idrocarburi e per altri composti. Ciò determinerebbe, inoltre, un aggravio sulla filiera gestionale del rifiuto, atteso l’obbligo di conferire in discarica, o presso gli impianti di incenerimento o coincenerimento, i fanghi di depurazione delle acque reflue, non recuperabili in agricoltura.

    La disposizione eccederebbe, pertanto, dalla competenza regionale, poiché la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

     

    LA CORTE COSTITUZIONALE ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019

     

    qui la sentenza COrte Costituzionale sentenza 2020 88

     

     

     

     

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