• fanghi di depurazione, rifiuti. Deposito

     

     

    Secondo i Giudici:

    a. la costante giurisprudenza della Corte di cassazione si è espressa … secondo cui l’accumulo di una quantità consistente di rifiuti (nella specie fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue) integra la fattispecie di deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero circostanza questa dimostrata dal mancato smaltimento a seguito di notifica della prescrizioni, non essendo inquadrabile nella ipotesi, neppure chiaramente prospettata dalla difesa, di deposito temporaneo o controllato. 

    b. per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel d.lgs n. 152 del 2006.

    c. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti e che solo in difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato: 1) deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal d.lgs n. 152 del 2006, art. 256 comma 1; 2) messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal d.lgs n. 152 del 2006, art. 256 comma 1; 3) deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa.

     

    qui la sentenza cassazione penale 2019 49732

     

     

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